COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB DEPORTIVO EDEN – GARA TURBINE ARZANO /CLUB DEPORTIVO EDEN DEL 29.10.05 – C/5 Serie C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CLUB DEPORTIVO EDEN – GARA TURBINE ARZANO /CLUB DEPORTIVO EDEN DEL 29.10.05 – C/5 Serie C1
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, dalla lettura del referto arbitrale, unico elemento utilizzabile ai fini della decisione, emerge chiaramente la gravità del comportamento tenuto da un sostenitore della società Club Deportivo Eden nei riguardi dell’arbitro, sostenitore precisamente individuato nel referto arbitrale come riferibile alla società Club Deportivo Eden. Deve sottolinearsi, infine, che nessun elemento probante è stato prodotto dal Presidente escusso in data 28.11.2005; P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società Club Deportivo Eden.
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