COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CELLOLE CALCIO / GARA CAIANELLO / CELLOLE DEL 23.10.2005 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CELLOLE CALCIO / GARA CAIANELLO / CELLOLE DEL 23.10.2005 – ATT.MISTA La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva, in via preliminare, che trattasi di reclamo di competenza del Giudice Sportivo, come dall’art. 55 N.O.I.F., in combinato disposto con l’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. Verificato che la società Cellole ha, nei modi e termini prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva, rimesso la documentazione di rito al Giudice Sportivo, finalizzata alla richiesta del riconoscimento della causa per forza maggiore, questa C.D. dispone il rinvio del fascicolo al Giudice Sportivo, per un rinnovato esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di rinviare gli atti al Giudice Sportivo, per un nuovo esame nel merito della vicenda; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it