COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE presunta irregolarità gara SAMMARTINESE – LUZZARA del 20.11.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
49 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE presunta irregolarità
gara SAMMARTINESE – LUZZARA del 20.11.2005
L’U.S.SAMMARTINESE eccepisce in ordine alla gara sopra indicata specificando “che alla
suddetta gara ha preso parte il calc.BECCHI MARCO, squalificato per un totale di 3 giornate (di cui 2 per espulsione e 1 per recidività in ammonizioni) come da Comunicato Ufficiale n. 39 del C.R.E.R.(pagg.939 e 940) – stagione 2004/2005: tale squalifica non è ancora stata completamente scontata. Chiede pertanto che le
venga assegnata la vittoria per 3 – 0, come previsto dalle Carte Federali(Codice di Giustizia Sportiva)”.
Controdeduce il G.S.LUZZARA CALCIO affermando di essersi attenuto “al Comunicato Ufficiale
n.1 del 6.7.05 che in allegato riportava i nominativi degli atleti con sanzioni residue della stagione sportiva
2004/2005; in questo elenco il nostro giocatore non era presente”. Ritiene pertanto che, “in totale buona fede abbia in tutto e per tutto interpretato questa comunicazione (per altro un Comunicato Ufficiale) comeassolutamente realistica ed inequivocabile”.
La Commissione,
- premesso che l’elenco cui fa riferimento il G.S.LUZZARA CALCIO non fa parte del C.U.n.1
del C.R.E.R. datato 6.7.2005, ma è stato solamente spedito insieme con la chiara avvertenza(sottolineata)
che : “l’elenco di cui alla presente nota è puramente indicativo; ad ogni buon fine assumono valenza le risultanze direttamente rilevate dai Comunicati Ufficiali di volta in volta pubblicati”;
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BECCHI MARCO sia stato schierato in
campo, nelle file del G.S.LUZZARA CALCIO nella gara sopra indicata;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.39 del C.R.E.R. datato 4.5.2005,
relativamente al campionato di Promozione, il calc.BECCHI MARCO, fra i calciatori espulsi dal campo, risulta
squalificato per 2 gare e, fra i calciatori non espulsi dal campo, risulta squalificato per 1 gara per recidiva in
ammonizione(8^ infr.);
- valutato che, conseguentemente, il calc.BECCHI MARCO ha partecipato, nelle file del
G.S.LUZZARA CALCIO, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SAMMARTINESE 0 – LUZZARA
5) senza averne titolo poiché le squalifiche comminategli non erano ancora state del tutto scontate ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al G.S.LUZZARA CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della
gara SAMMARTINESE - LUZZARA del 20.11.2005 ed al calc.BECCHI MARCO 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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