COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 50 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL SAN PROSPERO avverso squalifica per 3 giornate calc.MUTO OTTAVIO e per 4 giornate calc.GUIMARAES SILVA RAFAEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005 gara REAL SAN PROSPERO – SAN MICHELESE del 16.11.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005
50 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.REAL SAN PROSPERO
avverso squalifica per 3 giornate calc.MUTO OTTAVIO e per 4 giornate
calc.GUIMARAES SILVA RAFAEL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 23.11.2005 gara REAL SAN PROSPERO – SAN MICHELESE del 16.11.2005
Il F.C.REAL SAN PROSPERO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati mettendo in
evidenza che, a differenza di quanto riportato sul C.U. : 1) per il calc.MUTO “non riusciamo ad interpretare l’episodio” e per il calc.GUIMARAES “è assolutamente impossibile che abbia reiterato le espressioni offensive a fine gara, in quanto il ragazzo, una volta espulso e cambiatosi, ha preso la via di casa, senza neppure
soffermarsi nei pressi della zona spogliatoi”. “Non neghiamo che al triplice fischio finale si fosse generato un diffuso clima di tensione”, “ma ciò non giustifica un evidente calcare la mano nel referto e soprattutto a scapito di ragazzi assolutamente lontani e quindi estranei ai fatti contestati”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,
ha ribadito che : 1) il calc.MUTO, a fine gara, cercava di colpire con un pugno un giocatore avversario; 2) il
calc.GUIMARAES, espulso nel corso del secondo tempo per avergli rivolto frasi offensive, al termine della gara,
in abiti civilI, reiterava le offese;
- non essendo emerse dalla esperita istruttoria fatti o situazioni atte a modificare il giudizio, e
quindi le decisioni, assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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