COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Delibera della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005 CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 51 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BLUE’N GREEN avverso squalifica per 6 giornate calc.LIVERANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara BLUE’N GREEN – NEW TEAM ROMEA del 13.11.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Delibera della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N°21 del 07/12/2005
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
51 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BLUE’N GREEN avverso squalifica per 6 giornate calc.LIVERANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 18 del 16.11.2005 gara BLUE’N GREEN – NEW TEAM ROMEA del 13.11.2005
Il ricorso del F.C.BLUE’N GREEN, del quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso
in esame in quanto sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la Società né da questa delegata nel foglio di iscrizione al campionato, dal che ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. Inoltre, il gravame risulta redatto senza motivazione e, comunque, in forma generica. La Commissione, visto anche l'art.29 comma 6 del C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso inoltrato dal F.C.BLUE’N GREEN e dispone per
l'addebito della tassa, non versata.
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