COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VALLENONCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE ROVEREDO LUCA COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE F.V.G. SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VALLENONCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GIOCATORE ROVEREDO LUCA COMMINATA DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE F.V.G. SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 19.10.2005. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Pravisdomini - Vallenoncello del 16.10.2005, valida per il Campionato di 2^ Cat, gir. A; - Visto il provvedimento, pubblicato il 19.10.2005 sul C.U. n.16 del Comitato Regionale del F.V.G., con cui il G.S. squalificava sino al 18.12.2005 il giocatore sig. Roveredo Luca della società Vallenoncello perché “nel mentre l’azione di gioco si stava svolgendo in altra zona del campo, sferrava da brevissima distanza un violento pugno in faccia ad un avversario, spaccandogli tre denti”; - Letto l’articolato ricorso della A.S.D Vallenoncello avverso il provvedimento disciplinare a carico del proprio giocatore, che evidenzierebbe infondatezze e contraddizioni del referto arbitrale e con cui si chiedeva, l’annullamento della squalifica o in via subordinata una congrua riduzione della stessa; - Ascoltato il presidente del Vallenoncello che nel riportarsi a quanto già espresso nel ricorso, ha tenuto a precisare che non viene contestato lo scontro tra i giocatori ma vengono contestate e respinte tutte le aggravanti specifiche del caso: la lontananza dall’azione di gioco, la violenza del gesto e la rottura dei denti. - Conferito telefonicamente, in data 10.11.2005, con il direttore di gara, questi ha ribadito quanto scritto nel referto e quanto già riferito al G.S. regionale nel supplemento di referto, precisando che “l’azione svolgeva in altra parte del campo” e che “il giocatore colpito sanguinava dalla bocca e teneva nel palmo della mano 3 denti o parti di essi”; - Rilevato che, come ha già avuto modo di ribadire questa Commissione, le risultanze del referto e dei supplementi devono considerarsi prova privilegiata e che, pertanto, il comportamento del sig. Roveredo Luca deve essere valutato alla stregua di quanto riportato dall’arbitro; P.Q.M. respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. Vallenoncello, confermando la sanzione comminata dal G.S.R. e ordina, conseguentemente, l’incameramento della tassa reclamo
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