COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 30.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. RAGOGNA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15 DICEMBRE 2005 DEL GIUOCATORE TOFFOLINI MANUEL ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 30.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELL’A.S.D. RAGOGNA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15 DICEMBRE 2005 DEL GIUOCATORE TOFFOLINI MANUEL ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE La Commissione - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara RAGOGNA-STELLA AZZURRA del 30 ottobre 2005 valida per il Campionato di 2^ categoria; - Visto il provvedimento del G.S., pubblicato sul C.U. n° 18 del 4 novembre 2005 del Comitato Regionale; - Letto il ricorso della società A.S.D. RAGOGNA con il quale sostiene che quanto riferito dall’arbitro nel referto di gara non corrisponde al vero perché il giocatore TOFFOLINI Manuel avrebbe colpito l’avversario con un leggero schiaffo e non con un pugno; - Ricordato che il rapporto dell’arbitro fa piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio; - Considerato che il comportamento del TOFFOLINI è da ritenersi particolarmente grave e riprovevole perché l’atto di violenza si è concretizzato dopo che, allontanatosi verso gli spogliatoi, ritornava sui propri passi per colpire l’avversario, ancora fisicamente menomato dal fallo di giuoco subito in precedenza, al quale si stavano prestando le opportune cure - Valutato adeguato il provvedimento adottato dal Giudice di primo grado P.Q.M. respinge il ricorso e ordina l’incameramento della tassa reclamo
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