COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA Società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI A CARICO DI GIUOCATORI-DIRIGENTI-SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO CALCIO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 07.12.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA Società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI A CARICO DI GIUOCATORI-DIRIGENTI-SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CUSSIGNACCO CALCIO-LAVARIANMORTEAN DEL CAMPIONATO JUNIORES DEL 12 .11. 2005. La Commissione - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Cussignacco Calcio-Lavarianmortean del 12 novembre 2005 valida per il Campionato Provinciale JUNIORES; - Visti i provvedimenti del G.S., pubblicati sul C.U. n° 14 del 23 novembre 2005 del Comitato Provinciale di Udine - Letto il ricorso della società A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO che lamenta quanto segue: A - la squalifica per 5 giornate inflitta al giocatore Meam Shaban è da considerarsi congrua mentre appare eccessiva quella inflitta, sempre per 5 giornate, all’altro giocatore Lleshaj Aldo il cui comportamento è da valutarsi meno grave di quello del compagno di squadra, per cui ne chiede la riduzione a 3 giornate (in subordine a 4); inoltre, considerato che la sospensione cautelare adottata dal Giudice di Primo grado con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 13 del 16.11.2005, ha fatto sì che i due giocatori avessero già scontato una giornata di squalifica prima dell’adozione del provvedimento appellato, chiede comunque la riduzione di una giornata di squalifica per entrambi i giocatori; B - l’inibizione fino al 5 gennaio 2006 inflitta all’Accompagnatore Ufficiale MONORCHIO Giuseppe è da considerarsi eccessiva, e ne chiede quindi la riduzione, in quanto il tesserato non è entrato in campo per “contribuire al parapiglia generale” come riferito dall’arbitro nel suo rapporto ma, anzi, si è prodigato per riportare alla calma e all’ordine i propri tesserati nel corso degli incidenti che si erano verificatisi; C - l’ammenda di € 100,00 comminata alla Società è da considerarsi eccessiva, e ne chiede pertanto la riduzione, perché il comportamento dei propri Dirigenti non è mai trasceso e mai ha avuto connotati violenti od offensivi verso chicchessia ne’, tanto meno, nei confronti dell’arbitro, anzi gli stessi, e alcuni giocatori, si attivavano per riportare la calma in campo; D – la perdita della gara per 0-3 è da considerarsi provvedimento inappropriato perché non giustificato da quanto avvenuto sul campo di giuoco e conseguenza di valutazioni errate da parte dell’arbitro. - Ricordato che il rapporto dell’arbitro fa piena prova di quanto avviene nel campo di gara e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio, con riferimento ai vari punti del ricorso va osservato quanto segue: A – il comportamento dei due giocatori, che hanno colpito al volto un giocatore dell’altra squadra, è da qualificarsi certamente come condotta violenta di particolare gravità e nel valutare la congruità della sanzione inflitta non può essere disatteso il contenuto della nuova formulazione dell’art. 14 – 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva che prevede per simili azioni di violenza una squalifica minima per cinque giornate. La squalifica inflitta al giocatore Lleshaj Aldo deve pertanto ritenersi adeguata. Per quanto riguarda invece il Mema Shaban, la sua azione di violenza deve ritenersi ancor più grave per aver provocato all’avversario un abbondante sanguinamento per cui, visto quanto previsto all’art. 32, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene opportuno aggravare la sanzione con un’ulteriore giornata di squalifica. Le argomentazioni addotte nella richiesta di riduzione di una giornata della squalifica, che, secondo la ricorrente, andrebbe scomputata dal totale perché già scontata nelle more (sospensione cautelare) della decisione del primo Giudice, appaiono prive di pregio e inaccettabili in virtù dell’automatismo della sanzione che prevede la squalifica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo aggravamento (art. 41, comma 2 del C.G.S.) B – dal rapporto dell’arbitro non emerge che il sig. MONORCHIO Giuseppe si sia reso protagonista di particolari comportamenti censurabili perché il direttore di gara ha riferito genericamente che “…giocatori e dirigenti di tutte e due le panchine entravano in campo e contribuivano al parapiglia generale…” senza identificare alcuno in particolare, stante anche la confusione creatasi in campo. E’ intuibile come in tale circostanza l’arbitro non possa aver neppure potuto valutare se quel Dirigente abbia tenuto, al contrario, quel comportamento fattivo e corretto sostenuto dalla ricorrente. Resta il fatto che il MONORCHIO è entrato sul terreno di giuoco senza autorizzazione e, come risulta dal referto, ha contribuito “al parapiglia generale”. Per questi comportamenti si ritiene eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado e più adeguata l’inibizione fino al 21 dicembre 2005. C – al di là delle responsabilità personali dei tesserati sanzionati direttamente, non può essere trascurata la responsabilità oggettiva della Società (art. 2, comma 3 del C.G.S.) per il comportamento scorretto e non regolamentare tenuto da tutti gli altri tesserati per cui la sanzione dell’ammenda di 100,00 euro è da ritenersi appropriata e congrua. D – per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara si rinvia la valutazione delle argomentazioni della ricorrente a esito degli ulteriori accertamenti che questa C.D. ritiene di dover espletare per meglio comprendere gli avvenimenti poiché il contenuto del referto arbitrale e del supplemento non appare, sul punto, completamente esaustivo. P.Q.M. - respinge il ricorso per quanto riguarda la squalifica del giocatore Lleshaj Aldo confermando la squalifica per 5 giornate - si respinge il ricorso per quanto riguarda la squalifica del giocatore Shaban Mema che si ritiene opportuno sanzionare con un’ulteriore giornata di squalifica (in totale 6 giornate) in considerazione della più che particolare gravità dell’azione di violenza compiuta nei confronti di un avversario - in parziale accoglimento del ricorso si riduce l’inibizione a carico dell’Accompagnatore Ufficiale sig. MONORCHIO Giuseppe fino al 21 dicembre 2005 - respinge il ricorso avverso l’ammenda di 100,00 euro per responsabilità oggettiva della Società - rinvia ogni decisione in riferimento al ricorso avverso la punizione sportiva della perdita della gara in attesa di acquisire migliori elementi di valutazione su quanto avvenuto in campo. - in considerazione del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it