COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NOVELLI VITTORIO (TESS. S. ANGELO ROMANO) PARTECIPANTE ALLA GARA ATL. TIVOLI – S. ANGELO ROMANO DEL 23.10.2005 – CAMPIONATO II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE NOVELLI VITTORIO (TESS. S. ANGELO ROMANO) PARTECIPANTE ALLA GARA ATL. TIVOLI – S. ANGELO ROMANO DEL 23.10.2005 – CAMPIONATO II CATEGORIA La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore NOVELLI VITTORIO in quanto non tesserato regolarmente con la Società S. ANGELO ROMANO;  considerato che, secondo quanto accertato presso l’Ufficio Tesseramenti, il calciatore NOVELLI VITTORIO ha acquisito il tesseramento con il S. ANGELO ROMANO solo in data 29.10.2005 e quindi non era regolarmente tesserato al momento della disputa della gara; DELIBERA  di comminare alla Società S. ANGELO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;  di inibire il dirigente accompagnatore Sig.ra BERGAMINI MARIA LUISA fino all’8.12.2005;  di squalificare il calciatore NOVELLI VITTORIO per 1 giornata di gara.  La tassa di reclamo va restituita.
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