COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIACCHIERINI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/05 (Gara: Atletico Tivoli / S. Angelo Romano del 23/10/05 – Camp. II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. S. ANGELO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIACCHIERINI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/05 (Gara: Atletico Tivoli / S. Angelo Romano del 23/10/05 - Camp. II° CAT.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che l’urto tra il calciatore Chiacchierini e la schiena dell’Arbitro sarebbe stato del tutto fortuito ed involontario. Ed infatti mentre il Chiacchierini correva, con atteggiamento di protesta, verso la zona del campo, ove un avversario aveva compiuto un grave fallo nei confronti di un proprio compagno, un altro avversario, nel tentativo di bloccarlo, lo aveva spinto causando l’urto con la spalla dell’arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha precisato che il Chiacchierini, dopo il fallo subito dal proprio compagno, aveva protestato vivacemente, anche nei confronti dell’Arbitro, urlando e correndo verso la zona del campo, ove si trovava, a terra, il proprio compagno. Dopo qualche secondo, l’Arbitro che nel frattempo aveva rivolto l’attenzione verso il giocatore infortunato, veniva urtato dal Chiacchierini alla schiena, avvertendo dolore per il contraccolpo. Trovandosi di spalle al momento dell’urto, l’Arbitro ha dichiarato di non poter dire se il colpo del calciatore fosse stato volontario o meno, ha tuttavia precisato che tale gesto non era stato accompagnato da alcuna espressione offensiva o minacciosa nei suoi confronti, e che, subito dopo l’impatto, il calciatore si era giustificato, affermando di essere stato spinto da un avversario. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, deve quindi escludersi ogni atteggiamento di natura aggressiva da parte del giocatore, fermo restando che andrà sanzionato, in ogni caso, il suo comportamento di eccessiva veemenza, che ha coinvolto, se pur indirettamente, l’Arbitro. Si ritiene pertanto di poter rivisitare parzialmente la sanzione inflitta, adeguandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CHIACCHIERINI ANGELO dal 31/3/2006 al 31/12/2005. La tassa di reclamo va restituita.
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