COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ATLETICO VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/12/2005 A CARICO DEL CALCIATORE MARGIOTTI STEFANO, FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI ANDREA E FINO AL 31/10/2006 A CARICO DEL CALCIATORE MATTIA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/2005 (Gara: Atletico Valmontone / Real Casilino del 23/10/05 – Camp. II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ATLETICO VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/12/2005 A CARICO DEL CALCIATORE MARGIOTTI STEFANO, FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE PELLEGRINI ANDREA E FINO AL 31/10/2006 A CARICO DEL CALCIATORE MATTIA EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/2005 (Gara: Atletico Valmontone / Real Casilino del 23/10/05 - Camp. II° CAT.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva. A motivo del ricorso la reclamante ha dedotto che i calciatori Pellegrini e Margiotti non avrebbero spinto, né offeso l’Arbitro, ma, ponendosi al suo fianco, gli avrebbero soltanto chiesto spiegazioni, in merito alla convalida della rete. Per quanto concerne il calciatore Mattia Emanuele (n. 15), si sarebbe invece verificato uno scambio di persona con il calciatore Mattozzi Alessandro (n. 13), il quale effettivamente aveva spintonato e strattonato l’Arbitro. Ed infatti nella copia del rapportino di fine gara consegnato alle squadre, tra gli espulsi era stato appunto indicato il n. 13 Mattozzi, e non già il n. 15 Mattia; calciatori con differenti caratteristiche fisiche, essendo di bassa statura e con capelli scuri il Mattozzi, ed invece calvo e con gli occhi chiari il Mattia. In via gradata la reclamante ha richiesto, in ogni caso, una riduzione delle sanzioni. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha precisato che, dopo la convalida della rete, i calciatori del Valmontone contestavano vivacemente la sua decisione, ed in particolare, il capitano Pellegrini lo spingeva violentemente con le mani sul petto, causandogli dolore, ed inoltre lo tirava per la maglia; il vicecapitano Margiotti lo spingeva appoggiandogli le mani sul petto, e rivolgendogli contestualmente parole offensive; il calciatore n. 15 Mattia Emanuele lo spintonava con violenza, causandogli dolore, e gli rivolgeva inoltre insulti, strattonandolo per la maglia. L’Arbitro ha poi confermato che proprio il calciatore Mattia n. 15, che aveva i capelli rasati e gli occhi chiari di colore azzurro, si era reso colpevole di tale condotta; e non invece il calciatore n. 13 Mattozzi Alessandro che, già sostituito in precedenza, si trovava in panchina, ed era quindi molto distante dal punto ove l’Arbitro era stato circondato repentinamente dai calciatori del Valmontone. L’Arbitro ha infine precisato che, per disguido, nel rapportino di fine gara consegnato alle squadre, tra gli espulsi era stato indicato erroneamente il giocatore n. 13 Mattozzi, ma di tale errore si era subito accorto, modificando sul referto originale sia il nome che il numero del calciatore che era stato effettivamente espulso, e cioè il n. 15 Mattia. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, va quindi ribadita la sussistenza dei comportamenti posti in essere dai calciatori sanzionati e pertanto andranno respinte le contestazioni formulate, al riguardo, dalla ricorrente. Valutati i fatti nel loro complesso e considerato che tutto si è svolto nell’ambito di una protesta collettiva, se pur manifestata con toni eccessivi ed atteggiamenti non tollerabili, si ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare le sanzioni inflitte graduando e rapportando le stesse alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MARGIOTTI STEFANO dal 15/12/2005 all’8/12/2005, del calciatore PELLEGRINI ANDREA dal 30/6/2006 al 29/4/2006, del calciatore MATTIA EMANUELE dal 15/12/2006 al 15/5/2006. La tassa di reclamo va restituita.
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