COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. LUBRIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8 NOVEMBRE 2006 A CARICO DEL CALCIATORE TIRINNANZI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 11 DEL 10.11.2005 (Gara: N. PARADISO ELLERA – LUBRIANO del 6.11.2005 – Camp. di III Categoria – VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. LUBRIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO ALL’8 NOVEMBRE 2006 A CARICO DEL CALCIATORE TIRINNANZI WALTER ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 11 DEL 10.11.2005 (Gara: N. PARADISO ELLERA – LUBRIANO del 6.11.2005 – Camp. di III Categoria - VT)  La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  sentito, l’arbitro telefonicamente;  considerato che la Società reclamante assume nel proprio atto l’assoluta involontarietà del gesto compiuto dal proprio giocatore, il quale avrebbe calciato il pallone ad una distanza di circa 25 metri dall’arbitro, in direzione dello stesso – ma non contro di lui – per farlo giungere sul punto da cui doveva essere battuta una punizione;  sentito l’arbitro, confermava quanto dedotto nel proprio rapporto e precisava che il giocatore TIRINNANZI si trovava a non più di 6 – 7 metri di distanza da lui e che nelle sue vicinanze non c’erano altri calciatori;  precisava ancora il direttore di gara che i calciatori che avrebbero dovuto battere la punizione ancora non erano giunti sul punto indicato e che il pallone tirato dal TIRINNANZI lo colpiva con violenza in piena schiena, sebbene lui si trovasse già sul luogo preposto alla battuta;  considerato, quindi, che dalla dinamica dei fatti descritta dall’arbitro – con particolare riferimento alla distanza esistente tra lo stesso ed il TIRINNANZI ed al fatto che la pallonata lo ha colpito violentemente all’altezza della schiena appare verosimile la volontarietà del gesto;  ritenuta, poi, la valenza di fonte di prova privilegiata che riveste il referto arbitrale;  visto che, per come si sono svolti gli eventi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare appena congrua DECIDE  di respingere il reclamo confermando la squalifica al calciatore fino all’8.11.2006;  di incamerare la tassa reclamo.
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