COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE ORTOLANI REDA DINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/05 (Gara: Marino / Valmontone del 23/10/05 – Camp. I° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1/3/2006 A CARICO DEL CALCIATORE ORTOLANI REDA DINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27/10/05 (Gara: Marino / Valmontone del 23/10/05 - Camp. I° CAT.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva; A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che il lancio del pallone verso l’Arbitro era stato effettuato dal calciatore Costagli Fabio, che se ne è infatti assunta la responsabilità, e non già del calciatore Ortolani Reda. La ricorrente ha fatto inoltre presente che il pallone scagliato con le mani aveva colpito il polpaccio dell’Arbitro del tutto accidentalmente, senza alcuna intenzione da parte del calciatore, che aveva voluto soltanto esprimere il proprio disappunto per la punizione concessa agli avversari. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, dopo aver posizionato il pallone sul punto da cui doveva essere battuto il calcio di punizione, mentre contava i passi per la distanza della barriera, avendo la testa girata verso il punto di battuta, aveva visto chiaramente il n. 14 Ortolani Reda, raccogliere il pallone da terra e lanciarglielo contro con le mani. L’Arbitro ha inoltre precisato che il gesto, diretto e volontario, era stato compiuto con atteggiamento di protesta, e che il pallone lo aveva colpito al polpaccio senza conseguenze. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, si deve quindi confermare innanzi tutto che autore del lancio del pallone è stato sicuramente il calciatore Ortolani Reda. Considerato tuttavia che il gesto riprovevole compiuto dal calciatore va ricondotto piuttosto ad un atteggiamento di protesta, che non di aggressività nei confronti dell’Arbitro, e considerato altresì che quest’ultimo, per il lancio del pallone che ha colpito leggermente il suo polpaccio, non ha subito alcuna conseguenza fisica, questa Commissione ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ORTOLANI REDA DINO dal 31/3/2006 al 28/2/2006. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it