COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORRICE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SORGE MASSIMILIANO (TESS. SANGIOVANNESE 2004) PARTECIPANTE ALLA GARA REAL TORRICE – SANGIOVANNESE 2004 DEL 29.10.2005 – CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TORRICE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SORGE MASSIMILIANO (TESS. SANGIOVANNESE 2004) PARTECIPANTE ALLA GARA REAL TORRICE – SANGIOVANNESE 2004 DEL 29.10.2005 – CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SORGE MASSIMILIANO in quanto non in regola con il tesseramento federale con la Società SANGIOVANNESE 2004; • considerato che, secondo quanto accertato presso l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., il calciatore SORGE MASSIMILIANO risulta tesserato con la Società SANGIOVANNESE 2004 con decorrenza 29.10.2005, a seguito di trasferimento depositato in pari data dalla A.S.D. PASTENA; • rilevato che l’art. 39 n. 5 delle NOIF prescrive che dal trasferimento tra Società della L.N.D. il tesseramento della cessionaria decorre dalla data del deposito o dal timbro di spedizione ma l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o del timbro di spedizione; • ritenuta la posizione del calciatore irregolare; DELIBERA • di comminare alla Società SANGIOVANNESE 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 75,00; • di inibire il dirigente accompagnatore Sig. SALETTI ALESSANDRO fino al 15.12.2005; • di squalificare il calciatore SORGE MASSIMILIANO per una giornata di gara. • La tassa reclamo va restituita.
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