COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FLORA 92 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GUERRA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 3.11.2005 (Gara: FLORA 92 – LATINA SCALO CIMIL del 29.10.2005 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FLORA 92 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28.2.2006 A CARICO DEL CALCIATORE GUERRA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 3.11.2005 (Gara: FLORA 92 – LATINA SCALO CIMIL del 29.10.2005 – Campionato Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che la sanzione inflitta al giocatore appare del tutto congrua e proporzionata alla grave condotta posta in essere dal calciatore GUERRA PIETRO e che quanto dedotto nel reclamo tende solamente a contraddire le risultanze del referto arbitrale, fonte privilegiata e degna di fede, nel quale i fatti sono descritti dettagliatamente; DELIBERA • di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del giocatore GUERRA PIETRO sino al 28.2.2006. • La tassa reclamo va incamerata.
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