COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.B. NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAGNOLI DANIELE E DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 10.11.2005 (Gara: OLIMPIA COLLI PORTUENSI – V.B. NETTUNO del 5.11.2005 – Campionato Calcio a 5 Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.B. NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAGNOLI DANIELE E DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 10.11.2005 (Gara: OLIMPIA COLLI PORTUENSI – V.B. NETTUNO del 5.11.2005 – Campionato Calcio a 5 Juniores) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, per quanto concerne la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte, sia al calciatore MAGNOLI, per aver insultato l’arbitro, che alla Società V.B. NETTUNO, per il lancio da parte di un calciatore non identificato dalla Società, di una bottiglia d’acqua che colpiva la porta dello spogliatoio, all’altezza della testa dell’arbitro; DELIBERA • di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore MAGNOLI DANIELE da 5 a 4 gare e l’ammenda a carico della Società V.B. NETTUNO da € 250,00 a € 200,00. • La tassa di reclamo va restituita.
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