COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORMARANCIO P. COLOMBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2006 A CARCO DEL CALCIATORE GHERSEVICH MASSIMILIANO E FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GIANCATERINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: TORMARANCIO P. COLOMBO – INDOMITA POMEZIA del 13.11.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORMARANCIO P. COLOMBO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2006 A CARCO DEL CALCIATORE GHERSEVICH MASSIMILIANO E FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GIANCATERINI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: TORMARANCIO P. COLOMBO – INDOMITA POMEZIA del 13.11.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; - visto il reclamo in epigrafe; - esaminati gli atti ufficiali; - sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; - ritenuto che la reclamante deduce l’eccessività delle sanzioni irrogate ai due calciatori ed in particolare, per quanto attiene al calciatore GHERSEVICH che il gesto addebitato è stato del tutto involontario e causato dall’eccessiva foga nella protesta collettiva degeneratasi a seguito di una decisione tecnica; - rilevato che il direttore di gara, udito in sede di supplemento, ha affermato di non aver visto arrivare il calciatore GHERSEVICH ma di aver subito una forte spinta portata con il palmo della mano ed a seguito della stessa di essere caduto a terra vedendo distintamente, a quel punto, l’autore del gesto; - ritenuto che, alla luce delle precisazioni rese dall’arbitro, il gesto del calciatore è stato senz’altro volontario e la sanzione irrogata è del tutto congrua considerato che il calciatore dopo l’espulsione s è rivestito ed ha continuato ad insultare l’arbitro collocandosi nel recinto degli spogliatoi; - ritenuto che la sanzione irrogata al calciatore GIANCATERINI deve essere lievemente ridimensionata in quanto, come ha precisato l’arbitro, ha spintonato lo stesso direttore di gara lievemente DELIBERA - di confermare la squalifica del calciatore GHERSEVICH MASSIMILIANO fino al 31.12.2006 e di ridurre la squalifica del calciatore GIANCATERINI ALESSIO dal 31.12.2005 al 13.12.2005. - La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it