COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DAVATO GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 24.11.2005 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA – BORUSSIA del 19.11.2005 – camp. Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DAVATO GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 24.11.2005 (Gara: CANARINI ROCCA DI PAPA – BORUSSIA del 19.11.2005 – camp. Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; ritenuto che appaiono parzialmente condivisibili le motivazioni avanzate dalla reclamante; ritenuto che la sanzione inflitta è suscettibile di riduzione alla luce dell’audizione espletata; DELIBERA di ridurre la sanzione a carico del calciatore DAVATO GIANMARCO dal 15.1.2006 al 30.12.2005. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it