COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTECHIARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAGNANI GIUSEPPE NONCHE’ L’AMMENDA DI 200 EURO A CARICO DELLA SOCIETA’ FONTECHIARI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40 DEL 1.12.2005 (Gara: FONTECHIARI – REAL VALLECORSA del 27.11.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTECHIARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAGNANI GIUSEPPE NONCHE’ L’AMMENDA DI 200 EURO A CARICO DELLA SOCIETA’ FONTECHIARI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 40 DEL 1.12.2005 (Gara: FONTECHIARI – REAL VALLECORSA del 27.11.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che appaiono parzialmente condivisibili le motivazioni assunte dalla reclamante e che quindi le sanzioni inflitte possono essere ridimensionate coma da dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore PAGNANI GIUSEPPE da quattro gare a tre gare; Di ridurre l’ammenda a carico della Società FONTECHIARI ad euro 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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