COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. APPIO QUADRARO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 10.11.2005 GARA APPIO QUADRARO – COCCIANO DEL 23-10-2005 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. APPIO QUADRARO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 10.11.2005 GARA APPIO QUADRARO – COCCIANO DEL 23-10-2005 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita la società reclamante come da richiesta; udito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante deduce che il direttore di gara avrebbe adottato intempestivamente e senza motivazione la decisione di interrompere la gara al 45’ del secondo tempo, in quanto all’atto della concessione di un calcio di rigore per la squadra avversaria, si era accesa una colluttazione solo tra due calciatori, uno per squadra, mentre gli altri si fronteggiavano insultandosi ma senza colpirsi, e quindi con l’intervento dei due capitani e dei dirigenti era stata riportata la calma; osservato che l’Arbitro in sede di supplemento ha ulteriormente precisato che quando dopo circa tre minuti di rissa generale che aveva coinvolto numerosi calciatori di entrambe le squadre, quando si determinava a sospendere la gara la situazione era ancora molto agitata e vi erano ancora focolai di colluttazioni tra vari calciatori, la qual cosa gli impediva di notificare i provvedimenti di espulsione per i calciatori che si erano resi protagonisti di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari; provvedimenti che avrebbero lasciato comunque entrambe le squadre con un numero di calciatori non sufficiente per continuare la gara; ritenuta la sospensione della gara assolutamente legittima e da attribuire in egual misura alle due società con le inevitabili conseguenze disciplinari; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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