COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: COLONNA – SCALAMBRA SERRONE del 2.10.2005 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCALAMBRA SERRONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005
(Gara: COLONNA – SCALAMBRA SERRONE del 2.10.2005 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
rilevato che la reclamante deduce che l’arbitro ha errato ad annotare le sostituzioni nel referto di gara ed ha poi corretto il rapportino consegnato alla Società COLONNA e la copia allegata al referto ma non quello consegnato alla stessa reclamante che reca sostituzioni assolutamente inverosimili, risultando sostituito il numero 15 con il numero 16 malgrado il numero 15 non avesse ancora preso parte alla gara;
considerato che in sede di audizione la Società ha fatto presente che in realtà erano stati sostituiti il numero 6 capitano ed il numero 10 vice capitano, e non il numero 16 come annotato erroneamente sul referto, tanto da rendere necessario da parte dell’arbitro l’interpello del dirigente accompagnatore dello SCALAMBRA SERRONE per nominare un nuovo capitano;
considerato, altresì, che l’arbitro, sollecitato nel ricordo di tale specifica circostanza, ha perfettamente ricordato che un tale episodio si era effettivamente verificato in una gara da lui diretta in questa stagione ma di non essere certo che si trattasse proprio di quella gara;
ritenuto che, dopo aver acquisito tutte le liste ed i referti delle gare dirette dall’arbitro in questa stagione si è riscontrato che in nessuna di esse risultano essere stati sostituiti contemporaneamente il capitano e il vice capitano e quindi la circostanza ben ricordata dall’arbitro non può che riferirsi alla gara in questione, avvalorando la tesi della ricorrente che va accolta;
DELIBERA
di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata ripristinando il risultato acquisito sul campo
COLONNA – SCALAMBRA SERRONE 1 – 1
La tassa di reclamo va restituita.
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