COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA F.C. COLLI BOYS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRISA GABRIEL LEONARD E DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 1°.12.2005 (Gara: COLLI BOYS – S. CROCE GIANOLA del 27.11.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA F.C. COLLI BOYS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRISA GABRIEL LEONARD E DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 1°.12.2005 (Gara: COLLI BOYS – S. CROCE GIANOLA del 27.11.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente non possono ritenersi assumibili; che, in effetti, nel referto arbitrale, fonte privilegiata e degna di fede, risultano descritti dettagliatamente e con estrema precisione sia il comportamento del calciatore FRISA, il quale al termine della gara si posizionava davanti alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, impedendogli di entrare e rivolgendogli contestualmente espressioni irriguardose; che il comportamento dei sostenitori della Soc. COLLI BOYS, i quali lanciavano in campo un petardo e, successivamente, anche una bottiglia di plastica piena e ben chiusa, contro un calciatore della squadra avversaria, che veniva sfiorato dal lancio; che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono considerarsi congrue ed adeguate; DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore FRISA GABRIEL LEONARD per 3 gare, nonché l’ammenda di € 200,00 a carico della Società F.C. COLLI BOYS. La tassa di reclamo va incamerata.
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