COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S.D. COLLE S. MAGNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE NOTA GIAMPAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17.11.2005 (Gara: COLLE S. MAGNO – ROCCA D’ARCE del 13.11.2005 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S.D. COLLE S. MAGNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE NOTA GIAMPAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17.11.2005 (Gara: COLLE S. MAGNO – ROCCA D’ARCE del 13.11.2005 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la richiesta di riduzione della squalifica formulata dalla reclamante può essere accolta; che, in effetti, il comportamento del calciatore, sicuramente offensivo, non ha avuto, tuttavia, alcun connotato di minaccia o di aggressività nei confronti dell’arbitro; DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore NOTA GIAMPAOLO dal 30.12.2005 al 15.12.2005. La tassa di reclamo va restituita.
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