COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. PRO CALCIO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10/11/05. (Gara: Testaccio 68 – Pro Calcio Acilia del 5/11/05 – Camp. Juniores prov. RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. PRO CALCIO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2006 A CARICO DEL CALCIATORE LEMBO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10/11/05. (Gara: Testaccio 68 - Pro Calcio Acilia del 5/11/05 - Camp. Juniores prov. RM ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore, dopo la concessione del calcio di rigore, con gesto di stizza e da una distanza di circa 20 metri, avrebbe calciato il pallone verso il dischetto del rigore, ove in quel momento si trovava l’Arbitro, circondato da altri giocatori; il pallone avrebbe quindi colpito la schiena dell’Arbitro, in maniera del tutto accidentale. La reclamante ha pertanto invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che, dopo la concessione del calcio di rigore, il calciatore Lembo, che si trovava alla sua sinistra ad una distanza di circa 6 metri, gli aveva calciato il pallone contro, colpendolo in maniera leggera alla spalla. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che il gesto non era stato accompagnato da insulti o da minacce, e che il calciatore si era immediatamente scusato. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, ribadita la gravità del gesto, può tuttavia ritenersi che il giocatore effettivamente abbia calciato il pallone verso il punto ove si trovava l’Arbitro, soltanto per esprimere il proprio disappunto e l’insofferenza per il rigore concesso alla squadra avversaria, escluso quindi ogni intento di violenza nei confronti del medesimo Direttore di gara. Circostanza questa confermata dal fatto che l’Arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica, e che il calciatore si è prontamente scusato per l’accaduto. Si ritiene pertanto di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore LEMBO LUCA dal 30/6/2006 al 31/3/2006 La tassa di reclamo va restituita.
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