COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S.D. VITTORIA VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2006 A CARICO DEL CALCIATORE SCARDELLA QUIRINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3/11/05 (Gara: Ceprano – Vittoria Veroli del 30/10/05 – Camp. I° CAT )

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S.D. VITTORIA VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2006 A CARICO DEL CALCIATORE SCARDELLA QUIRINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 3/11/05 (Gara: Ceprano - Vittoria Veroli del 30/10/05 - Camp. I° CAT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore non avrebbe lanciato intenzionalmente il pallone verso l’Arbitro, sicché tale gesto avrebbe dovuto considerarsi di stizza e non di violenza. Si è quindi richiesta una riduzione della sanzione. Ascoltato in sede di supplemento il Direttore di gara ha dichiarato che il giocatore Scardella dopo averlo guardato in viso, ha calciato il pallone contro di lui, da una distanza di circa 5/6 metri, rivolgendogli contestualmente espressioni ingiuriose. L’Arbitro ha inoltre precisato che, soltanto per un errore di mira, il pallone non ha colpito la sua persona. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, appare quindi evidente che il gesto compiuto dal calciatore debba considerarsi volontario, e diretto a colpire l’Arbitro con una pallonata. Ribadita la gravità di tale comportamento, deve quindi ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; sanzione che sarebbe stata di gran lunga più severa se il pallone, indirizzato con maggior precisione, avesse malauguratamente colpito l’Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore SCARDELLA QUIRINO fino al 28/2/2006. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it