COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACILIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PINCI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 1.12.2005 (Gara: SAMAGOR – ACILIA CALCIO del 27.11.2005 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACILIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PINCI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 1.12.2005 (Gara: SAMAGOR – ACILIA CALCIO del 27.11.2005 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che le argomentazioni prospettate dalla Società reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; • che, infatti, il gesto compiuto dal calciatore PINCI DANIELE non ha determinato conseguenze fisiche per l’avversario; • che, pertanto, la sanzione irrogata può essere parzialmente rivisitata alla luce delle effettive responsabilità del calciatore; DELIBERA • di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PINCI DANIELE da 4 a 3 gare effettive. • La tassa reclamo viene restituita.
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