COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. 32 DEL 10-11-2005. GARA NUOVA LUNGHEZZA – MONTECELIO. CAMPIONATO 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA NUOVA LUNGHEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. 32 DEL 10-11-2005. GARA NUOVA LUNGHEZZA – MONTECELIO. CAMPIONATO 1^ CATEGORIA. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato che la reclamante richiede una congrua riduzione della sanzione comminata adducendo a giustificazione il fatto che la persona che avrebbe colpito l’arbitro con un calcio al polpaccio al termine della gara nei pressi dello spogliatoio, sarebbe stato in realtà un tecnico termoidraulico che stava effettuando una riparazione nello spogliatoio arbitrale, dirigente della società e fratello di un calciatore; - osservato che pur apparendo verosimile la circostanza narrata ciò non di meno il fatto appare di assoluta gravità e la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridimensionata alla luce delle circostanze dedotte. DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda irrogata alla società da € 500,00 ad € 400,00. La tassa reclamo va restituita, revocando l’incameramento della stessa disposto con il comunicato ufficiale n.37 del 24-11-2005 in esito alla parte del ricorso relativa al calciatore Lo Conte Angelo.
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