COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. TERRA DI SAN BENEDETTO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-6-2006 DEL CALCIATORE PAOLISSO PIETRO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 38 DEL 25-11-2005. GARA TERRA DI SAN BENEDETTO – SANVITESE DEL 23-11-2005. COPPA ITALIA PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 15/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. TERRA DI SAN BENEDETTO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30-6-2006 DEL CALCIATORE PAOLISSO PIETRO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 38 DEL 25-11-2005. GARA TERRA DI SAN BENEDETTO – SANVITESE DEL 23-11-2005. COPPA ITALIA PROMOZIONE. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - ritenuto che la reclamante pur non negando il fatto ascritto al suo tesserato deduce che lo stesso non avrebbe colpito l’Arbitro intenzionalmente con uno sputo che lo avrebbe attinto ad un calzettone ma avrebbe solo sputato in terra e senza alcun intento offensivo; - osservato che il direttore di gara nel suo rapporto descrive il comportamento del Paolisso che veniva espulso per ingiurie all’Arbitro dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, e nel momento in cui gli veniva mostrato il cartellino rosso sputava contro lo stesso Arbitro colpendolo sul calzettone appena sotto il ginocchio e si allontanavo poi reiterando ingiurie e minacce; - ritenuto che nessun dubbio può sussistere sull’effettiva intenzionalità del gesto attribuito al calciatore e la sanzione appare del tutto congrua e non meritevole di alcuna riduzione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata
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