COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 13 – Reclamo A.S. Dolcedo Calcio avverso la regolarità della gara di Coppa Liguria calcio a cinque Taggia 2000 – Dolcedo del 10 Ottobre 2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 13 – Reclamo A.S. Dolcedo Calcio avverso la regolarità della gara di Coppa Liguria calcio a cinque Taggia 2000 - Dolcedo del 10 Ottobre 2005 Sostenendo l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Arnaldi Sandro della Soc. A.C. Taggia 2000, schierato a dire della reclamante malgrado squalificato, l’A.S. Dolcedo Calcio chiede l’assegnazione della vittoria a tavolino secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S.. La controparte, regolarmente avvisata, non ha opposto controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita l’accoglimento. Il calciatore Arnaldi Sandro è incorso in una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni formali ricevute in gare di Coppa Liguria calcio a cinque, come da C.U. n. 12 del 6.10.2005 C.R. Liguria, sanzione che sarebbe dovuta essere scontata nella prima gara ufficiale disputata in tale competizione dall’A.C. Taggia 2000, vale a dire nella gara Taggia-Dolcedo del 10.10.2005 (dove invece l’Arnaldi è stato schierato). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo dell’A.S. Dolcedo Calcio delibera di infliggere all’A.C. Taggia 2000 la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara DI Coppa Liguria calcio a cinque Taggia-Dolcedo del 10.10.2005, col risultato di 0-6 (art. 12 comma 1 e comma 5 lettera a) C.G.S.). Delibera inoltre di squalificare il calciatore Arnaldi Sandro per un’ulteriore giornata di gara, e di comminare all’A.C. Taggia 2000 l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). In quanto accolto il reclamo, la tassa, già addebitata in conto, deve essere restituita.
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