COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 16 – Reclamo S.S. Pallare 67 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Borgio Verezzi – Pallare del 9 Ottobre 2005.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 16 - Reclamo S.S. Pallare 67 avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Borgio Verezzi – Pallare del 9 Ottobre 2005. Con reclamo proposto nei termini di cui all’art. 42 comma 3 C.G.S. la S.S Pallare 67 si è rivolta alla C.D. onde vedersi assegnata la vittoria a tavolino ex art. 12 comma 5 C.G.S. per la gara del Campionato di Seconda Categoria Borgio Verezzi – Pallare, disputata a Borgio Verezzi il 9 Ottobre 2005 e terminata col risultato di 1-0. La reclamante eccepisce l’utilizzo nelle file della società ospitante, dei calciatori Bignone Fabio e Ioime Ivano in posizione irregolare di tesseramento. Con lettera del 20.10.2005 l’U.S. Borgio Verezzi respingeva le accuse accludendo le copie delle liste di trasferimento relative ai due calciatori con le ricevute postali di spedizione delle stesse al C.R.L. Tali liste sono state così omologate dall’Ufficio Tesseramenti del C.R. Liguria: Lista n. 290313 – Ioime Ivano – 23.9. 2005 Lista n. 290319 – Bignone Fabio – 7.10.2005. I due calciatori risultano pertanto entrambi tesserati per l’U.S. Borgio Verezzi in data anteriore a quella di disputa della gara e quindi idonei a parteciparvi. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come dianzi proposto dalla S.S. Pallare 67 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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