COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 21 – Reclamo G.S.D. Nuova San Fruttuoso avverso le squalifiche dei calciatori Divano Alessandro, Marcenaro Emanuele e Aronica Marco per cinque giornate. Gara Riviera Imperia-Nuova San Fruttuoso del 22.10.2005 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 17 del 4.11.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 21 - Reclamo G.S.D. Nuova San Fruttuoso avverso le squalifiche dei calciatori Divano Alessandro, Marcenaro Emanuele e Aronica Marco per cinque giornate. Gara Riviera Imperia-Nuova San Fruttuoso del 22.10.2005 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 17 del 4.11.2005 L’arbitro della gara in epigrafe riferiva di averla continuata “proforma” dall’11° del secondo tempo allorquando era stato attorniato dai giocatori del G.S.D. Nuova San Fruttuoso, che lo spintonavano. Riferiva altresì che, nell’occasione, il calciatore Divano Alessandro gli lanciava con i piedi del fango sul viso, che il calciatore Marcenaro Emanuele gli scagliava del fango misto a pietre, raccolto sul terreno di gioco, colpendolo sulla divisa ed al volto procurandogli problemi di vista e di respirazione. Riferiva infine che, a fine gara, il calciatore Aronica Marco, capitano della squadra, lo aveva pesantemente insultato, incitando i compagni a seguirlo nel suo comportamento antiregolamentare. Dal che il Giudice Sportivo infliggeva ai tre calciatori la squalifica per cinque giornate effettive di gara. Contro tali sanzioni è insorta la Società che, con reclamo di rito, rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, impugnava il referto dichiarandolo inveritiero e chiedendo quindi la riforma del giudizio di primo grado. Il reclamo non può trovare accoglimento. Invero la Società si limita a contestare la veridicità del resoconto arbitrale, senza produrre a sostegno prove tangibili (ed ammesse dalle norme), che possano intaccarlo. La Commissione Disciplinare è quindi costretta ancora una volta a ricordare che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sulla base degli atti ufficiali, documenti che quando si appalesano chiari e precisi come nel caso di specie, hanno valore di prova assoluta (art. 31 lett.A/1 C.G.S.) che non può essere vinta e superata da interessate dichiarazioni di parte. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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