COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Bonelli Davide per sei giornate- Gara Ortonovo Calcio – Arcola Romito Garibaldina del 6.11.2005 Campionato Prima Categoria C.U. n.18 del 10.11.2005

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 25 - Reclamo Ortonovo Calcio avverso la squalifica del calciatore Bonelli Davide per sei giornate- Gara Ortonovo Calcio - Arcola Romito Garibaldina del 6.11.2005 Campionato Prima Categoria C.U. n.18 del 10.11.2005 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Bonelli Davide la squalifica per sei giornate perché, espulso per aver reagito ad un’azione violenta di un avversario colpendolo con calci e pugni, lo aveva poi inseguito e buttato a terra continuando a colpirlo con calci e pugni ai fianchi ed al corpo. Veniva poi bloccato dai propri compagni e dirigenti; • propone reclamo la società Ortonovo Calcio lamentando l’eccessività della sanzione, perché, pur definendo il gesto “riprovevole e grave”, l’arbitro avrebbe erroneamente riferito che il giocatore che finiva a terra era il calciatore avversario anziché il proprio calciatore; • ritenuta non necessaria l’audizione della società reclamante, che, quando richiesta, deve sempre essere formulata in maniera esplicita; • nel merito il reclamo è privo di fondamento perché la descrizione dei fatti, così testualmente riportata sul referto arbitrale (prevalente a’ sensi dell’art. 31/A C.G.S. sulle dichiarazioni di parte) “Bonelli Davide – espulso perché reagiva colpendo il n°. 6 avversario con violenti calci e pugni inseguendolo, buttandolo per terra e continuando a colpirlo con calci e pugni anche ai fianchi, alle gambe ed alla schiena finché non veniva bloccato da dirigenti, compagni d avversari”, smentisce ogni contraria affermazione della società. La palese gravità della condotta violenta del calciatore giustifica pienamente la sanzione inflitta, che va confermata; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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