COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo U.S. Pegli avverso le squalifiche dei calciatori Garofani Andrea per una giornata, Rovatti Fabrizio per due giornate e Valle Enrico fino al 30.1.2006 e avverso l’ammenda di € 50,00. Gara Genova Lex – Pegli del 13.11.2005 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 17 del 17.11.2005 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/12/2005
Delibera della Commisione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo U.S. Pegli avverso le squalifiche dei calciatori Garofani Andrea per una giornata, Rovatti Fabrizio per due giornate e Valle Enrico fino al 30.1.2006 e avverso l'ammenda di € 50,00. Gara Genova Lex – Pegli del 13.11.2005 Campionato Seconda Categoria.
C.U. n. 17 del 17.11.2005 C.P. Genova
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e sentita la società ricorrente, esaminati gli atti, osserva:
• il reclamo avverso le squalifiche dei calciatori Garofani Andrea e Rovatti Fabrizio è inammissibile perché trattasi di sanzioni inferiori al minimo appellabile (art. 41 comma 3a C.G.S.); parimenti improponibile è l’impugnativa avverso l’ammenda il cui importo è inferiore al minimo per cui è consentito l’appello (art. 41 comma 3d C.G.S.);
• quanto alla squalifica del calciatore Valle Enrico espulso e squalificato fino al 31.1.2006 per aver spintonato l’arbitro con le mani profferendo frasi offensive ed essere rientrato a fine gara sul terreno di gioco manifestando comportamento aggressivo verso l’arbitro e, trattenuto dai compagni, aver rivolto al d.g. frasi offensive e minacciose, l’assunto difensivo della reclamante volto a proporre una diversa descrizione dei fatti, non può trovare ingresso nel giudizio d’appello proprio perché in contrasto con le risultanze ufficiali, che per regolamento godono di privilegio assoluto fino a prova di falso (art. 31 lett. A1 C.G.S.);
• sotto il profilo equitativo, la sanzione appare congrua e va confermata;
per questi motivi
dichiara inammissibile il reclamo per la parte in cui impugna le squalifiche dei calciatori Garofani Andrea e Rovatti Fabrizio e l’ammenda di € 50,00 e lo respinge per quanto attiene la squalifica del calciatore Valle Enrico.
Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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