COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Ripaldina Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 30/10/2005 tra Ripaldina/Torrevillese C.U. n.14 del Comitato di PAVIA datato 04/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Ripaldina Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 30/10/2005 tra Ripaldina/Torrevillese C.U. n.14 del Comitato di PAVIA datato 04/11/2005 La società RIPALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatorI ENRICO CARELLA sino al 30/12/2006 e CRISTIAN POLTARDO sino al 30/03/2006 lamentando che il CARELLA si limitava a bloccare l’arbitro, senza tenere comportamenti violenti, mentre il POLTARDO non ha spinto l’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentita la reclamante. L’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha affermato che il CARELLA stringeva con la mano destra il collo dell’arbitro esercitando una pressione tale da fargli mancare il respiro per qualche secondo. L’arbitro ha precisato inoltre che il CARELLA dopo essere stato allontanato da un compagno ha ripetuto il medesimo gesto con minacce e espressioni offensive. Il direttore di gara ha infine confermato che il POLTARDO l’ha spinto, a fine gara appoggiando le mani sul petto, e pronunciando frasi offensive. La gravità dei comportamenti sopra descritti e confermati dall’arbitro giustificano le squalifiche comminate dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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