COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sellero Novelle Camp. Jun. Prov. Gir. D – Gara del 05/11/2005 tra Sellero Novelle/Padernese C.U. n.13 del Comitato di BRESCIA datato 10/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sellero Novelle Camp. Jun. Prov. Gir. D - Gara del 05/11/2005 tra Sellero Novelle/Padernese C.U. n.13 del Comitato di BRESCIA datato 10/11/2005 La società SELLERO NOVELLE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore BORTOLO MELOTTI sino al 15/02/2006, lamentando che il rapporto arbitrale descrive comportamenti non corrispondenti a quanto avvenuto sul terreno di gioco; negando che il tecnico MELOTTI si sia reso autore dei fatti contestatigli. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel suo rapporto l’arbitro riferisce con precisione e dovizia di particolari il comportamento tenuto dall’allenatore MELOTTI. Le modalità di stesura del referto non lasciano dubbi sulla responsabilità del tecnico rispetto ai comportamenti allo stesso ascritti. Pertanto, appare del tutto condivisibile la decisione del GS sul punto. Non si ritiene, invece, di confermare l’ammenda di Euro 200,00 inflitta alla società SELLERO NOVELLE. Infatti, l’arbitro afferma che nessuno dei dirigenti si è accorto di quanto stava accadendo, nè lo stesso arbitro ha avuto l’opportunità di richiedere un loro intervento. Tanto premesso e ritenuto REVOCA L’ammenda di Euro 200,00 inflitta alla società U.S. SELLERO NOVELLE e conferma nel resto. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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