COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Unione Mulazzano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 13/11/2005 tra Mulazzano/Carpianese C.U. del Comitato di LODI datato 17/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 01/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Unione Mulazzano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 13/11/2005 tra Mulazzano/Carpianese C.U. del Comitato di LODI datato 17/11/2005 La società S.S. MULAZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE PROVENZANO sino al 13/05/2006 lamentando che il calciatore non avrebbe in alcun modo tenuto un comportamento violento nei confronti dell’arbitro e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il PROVENZANO ha strattonato con violenza il direttore di gara tenendogli con forza i polsi per poi spingerlo e farlo indietreggiare di alcuni passi, rileva, inoltre, che nel rapporto di gara è altresì riportato che il calciatore ha calpestato un piede dell’arbitro, il quale, tuttavia, sentito a chiarimenti da Questa Commissione a fronte delle contestazioni svolte dalla reclamante ha affermato di non poter essere certo della volontarietà di tale gesto, precisando, in ogni caso, che lo stesso non è stato in alcun modo violento. Per quanto riguarda invece gli altri accadimenti riportati nel referto arbitrale il direttore di gara ha integralmente confermato quanto scritto nel proprio referto di gara. In considerazione di quanto riferito telefonicamente dall’arbitro si ritiene di poter valutare con minor rigore la condotta gravemente scorretta posta in essere dal PROVENZANO. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GIUSEPPE PROVENZANO a tutto il 13/04/2006 Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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