COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Assaghese Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara del 20/11/2005 tra Bolgiano/Assaghese C.U. n.17 del Comitato di MILANO datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Assaghese Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara del 20/11/2005 tra Bolgiano/Assaghese C.U. n.17 del Comitato di MILANO datato 24/11/2005 La società ASSAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, per non aver impiegato dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa almeno DUE calciatori nati dall’1/01/1983. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato tempestivamente e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte osserva: ai sensi dell’art.24 n.3 i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara ed ai sensi dell’art.24 n.5 lett. a il procedimento è instaurato d’ufficio e si svolge sulla base di documenti ufficiali.E’ evidente che nella specie in esame il GS è intervenuto di ufficio e che, constatato in base ai documenti ufficiali, l’irregolarità della gara ha comminato al responsabile dell’ irregolarità la sanzione prevista dalla normativa in vigore. Pacifico che il GS avesse il potere di intervenire di ufficio a nulla rileva che il reclamo fosse inammissibile non essendo stato inviato alla controparte. Ciò premesso la Commissione Disciplinare che anche il secondo motivo di reclamo è riformato in quanto ai sensi dell’art.12 n.5 la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che viola le disposizioni di cui agli artt.34 e 34 bis delle NOIF; trattasi, quindi, di sanzione automatica che non consente agli organi di giustizia sportiva alcuna valutazione circa l’influenza o meno della irregolarità nello svolgimento della gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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