COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. CDG Veniano Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 13/11/2005 tra Alto Verbano/CDG Veniano C.U. n.20del CRL datato 17/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. CDG Veniano Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 13/11/2005 tra Alto Verbano/CDG Veniano C.U. n.20del CRL datato 17/11/2005 La società VENIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS cha ha adottato le seguenti decisioni: sanzione della perdita della gara per 0-3; ammenda di Euro 100,00; inibizione al sig. ALBERTO LURASCHI per 2 mesi; inibizione del sig. MAURIZIO MAZZUCCO per 2 anni da scontarsi ad eventuale iscrizione alla FIGC, lamentando che il sig. MAZZUCCO poteva ricoprire legittimamente la carica di assistente dell’arbitro essendo consigliere della società reclamante sin dall’1/09/2005. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e, che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: come correttamente e adeguatamente affermato dal GS, possono ricoprire la carica di assistente dell’arbitro solamente coloro che sono tesserati per la FIGC (Reg.6 del regolamento del gioco calcio). Pertanto, sul punto, non può trovare accoglimento il reclamo proposto. Alla gravità del comportamento tenuto dal MAZZUCCO (lancio della bandierina ai piedi dell’arbitro senza colpirlo da circa 7/8 metri e frasi offensive) si ritiene invece opportuno ridurre l’inibizione comminata dal GS al MAZZUCCO. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE L’inibizione comminata al sig. MAURIZIO MAZZUCCO a 1 ANNO sa scontarsi ad eventuale iscrizione alla FIGC e si conferma per il resto l’impugnata delibera. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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