COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS CASTELRAIMONDO avverso decisioni merito gara Vis Castelraimondo – Val Fiastrone, del 20.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 19 del 23.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS CASTELRAIMONDO avverso decisioni merito gara Vis Castelraimondo – Val Fiastrone, del 20.11.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 19 del 23.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 19, comminava la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 ad entrambe le Società. Lo stesso Giudicante infliggeva, fra le altre relative al medesimo incontro, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2006 al calciatore Amore Roberto, nonchè la sanzione della squalifica per tre gare ognuno ai giocatori Masciani Giorgio, Tozzi Massimo, Vincenti Orlando, Taddei Gino e Pecchia Manuel, tutti tesserati per la reclamante. Le decisioni erano prese perché al ventottesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, sul risultato di 1 a 0, il giocatore della Vis Castelfidardo, Amore Roberto, sputava contro un giocatore avversario, colpendolo all’avambraccio, dando origine ad una colluttazione che vedeva coinvolti un gran numero di tesserati di entrambe le Società, tra i quali i giocatori sanzionati, a seguito della quale l’arbitro, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, sanciva la chiusura della stessa. Avverso tali decisioni ha proposto reclamo l’A.S.D. Vis Castelraimondo assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo la ripetizione della gara e la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. Ammetteva la reclamante il gesto dello sputo ascritto al proprio calciatore, ma ne ridimensionava il disvalore asserendo che si trattò di un gesto di stizza, indirizzato volutamente all’avambraccio dell’avversario e non in maniera più diretta verso il viso di questi. A dire della Società in campo vi furono diffusi atteggiamenti di una certa animosità, ma non certamente una rissa, come impropriamente riferito dall’arbitro. E la prova della fondatezza di quanto asserito starebbe proprio nel fatto che le Forze dell’Ordine presenti al campo non intervennero, né furono chiamate dal Direttore di gara. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29, comma 5, e 42, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. Viceversa il reclamo è ammissibile per la parte inerente le sanzioni delle squalifiche comminate dal primo Giudice ai tesserati dell’odierna reclamante. Al riguardo, ritiene questa Commissione che gli episodi ascritti alla generalità dei calciatori di entrambe le squadre e che portarono all’interruzione definitiva dell’incontro de quo, possano essere ridimensionati sulla base degli stessi atti ufficiali, dai quali non si evidenzia una condotta particolarmente violenta dei calciatori coinvolti e pertanto si possa addivenire alle invocate riduzioni delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, sul reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Castelfidardo, così decide: a) a) lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della perdita della gara, per difetto di contraddittorio; b) b) lo accoglie riducendo a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Amore Roberto ed a due giornate di gara ciascuno ai giocatori Masciani Giorgio, Tozzi Massimo, Vincenti Orlando, Taddei Gino e Pecchia Manuel. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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