COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SPIRITO SANTO avverso decisioni merito gara Colbuccaro – Polisportiva Spirito Santo, del 12.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 18 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA SPIRITO SANTO avverso decisioni merito gara Colbuccaro - Polisportiva Spirito Santo, del 12.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 18 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in esame, comminava al dirigente Grassettini Renzo la sanzione dell’inibizione fino al 18 dicembre 2005 “perché a fine gara incitava l’arbitro ad omettere nel proprio referto l’atto di violenza di un proprio giocatore nei confronti dell’arbitro stesso“; al giocatore Tanese Moreno la squalifica fino al 30 giugno 2006 “perché a fine gara colpiva con uno schiaffo al volto un giocatore avversario, quindi impediva all’arbitro di rientrare nel proprio stanzino, poi lo colpiva con uno schiaffo alla testa insultandolo”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Spirito Santo negando ogni addebito a carico dei propri tesserati, contestando la veridicità del referto arbitrale e, in particolare, i fatti di violenza ascritti al calciatore Tanese e quindi, conseguentemente, il fatto imputato al dirigente Grassettini. Ammetteva la reclamante che il Tanese, al termine dell’incontro, chiese spiegazioni al Direttore di gara “concitatamente e gesticolando animatamente” su decisioni non condivise, ma negava decisamente che questi lo avesse potuto colpire con uno schiaffo alla testa, in quanto trattenuto da compagni e dirigenti. Gli stessi venivano indicati quali testimoni dei fatti. La Società chiedeva altresì l’annullamento dell’ammonizione inflitta al calciatore Sposetti Mauro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Tanese, espulso durante la gara, al termine dell’incontro inveiva contro di lui, gli impediva di raggiungere lo spogliatoio e lo colpiva con uno schiaffo alla nuca. Lo stesso Tanese lo aspettava all’uscita dall’impianto sportivo ed insieme ad altre due persone gli rivolgeva contro gesti osceni. Ha inoltre precisato che il Grassettini, entrato a fine gara nel suo spogliatoio, lo invitò a non riferire del comportamento del Tanese, in quanto lui sarebbe stato il testimone della sua innocenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del gravame avverso l’ammonizione comminata al calciatore Sposetti Mauro in quanto sanzione non impugnabile ai sensi dell’art. 41 del Codice di giustizia sportiva. Per completezza di esposizione si deve ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. I fatti ascritti al calciatore Tanese, come risultanti dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni del Giudice di gara, non lasciano dubbi circa la sua responsabilità e la loro gravità. La sanzione si appalesa congrua ed adeguata ed alla stessa deve pertanto essere data conferma. Il fatto ascritto al Grassettini viceversa è stato parzialmente ridimensionato dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria e pertanto la sanzione comminatagli deve essere ridotta. P.Q.M. la Commissione, sul reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Spirito Santo, così decide: a) a) lo dichiara inammissibile per quanto concerne l’ammonizione inflitta al calciatore Sposetti Mauro; b) b) riduce al 2 dicembre 2005 la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Grassettini Renzo; c) c) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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