COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO avverso sanzioni merito gara S.S. Monte San Martino – Audax Macerata 1921, del 13.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 18 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 01/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. MONTE SAN MARTINO avverso sanzioni merito gara S.S. Monte San Martino – Audax Macerata 1921, del 13.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 18 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla S.S. Monte San Martino la sanzione dell’ammenda di € 200,00 “per essere alcuni sostenitori, a fine gara, entrati nel terreno di gioco per insultare e minacciare gravemente l’arbitro, battendo con violenza la porta del suo stanzino. Inoltre circa dieci/quindici sostenitori, quando l’arbitro era salito in auto per rientrare a casa, colpivano l’auto stessa con calci e pugni, senza però procurare danni.” Lo stesso Giudicante comminava al sig. Pietrangeli Stefano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ed addetto all’arbitro, la sanzione dell’inibizione fino al 18 dicembre 2005 “per aver permesso a fine gara l’ingresso nel recinto di gioco di alcuni sostenitori della propria squadra” ed al calciatore Polentini Claudio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 perchè ”una volta sostituito in seguito all’espulsione di un proprio compagno, colpiva l’arbitro con una forte pallonata all’addome, facendogli cadere dalle mani il fischietto ed il taccuino, procurandogli forte dolore fisico. A fine gara l’esagitato minacciava ed ingiuriava il direttore di gara prendendo a calci e pugni l’auto del direttore stesso.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. Monte San Martino, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione delle sanzioni impugnate. Asseriva la reclamante che a pochi minuti dalla fine della gara, a seguito dell’espulsione di un proprio giocatore, si formava un capannello di calciatori intorno all’arbitro che protestavano per tale decisione non condivisa. Nello stesso momento il pallone della gara carambolava verso l’atrio degli spogliatoi, dove un proprio giocatore, in precedenza espulso, lo rimandava, con gesto di rabbia, verso il terreno di gioco. Il pallone colpiva dapprima un compagno di squadra e poi l’arbitro, il quale, commettendo un evidente errore di persona, ascriveva il gesto al Polentini, sostituito da una decina di minuti, al quale notificava il provvedimento di espulsione. A nulla valeva la testimonianza di autorevoli presenti, né quella del giocatore che aveva effettivamente calciato il pallone. Negava altresì la reclamante i fatti ascritti ai propri sostenitori, in quanto a suo dire nessuno entrò sul terreno di gioco: il cancello di accesso all’impianto fu aperto dal Pietrangeli solo quando lo stesso direttore di gara a bordo della sua automobile si apprestava ad uscire. Appena fuori fu contestato da non più di quattro bambini che si avvicinarono alla sua autovettura. Secondo la reclamante, dall’esame dello stesso rapporto arbitrale emergerebbe la sua non veridicità: non sarebbe possibile che dieci/quindici sostenitori, oltre al Polentini, abbiano colpito con calci e pugni l’autovettura del direttore di gara senza tuttavia danneggiarla e senza che i Carabinieri, presenti e rimasti in loco fino alla chiusura dell’impianto, siano intervenuti di fronte a tanto grave aggressione. Così non sarebbe credibile che gli stessi Carabinieri non siano intervenuti per fermare le contestazioni di alcuni sostenitori locali che avrebbero battuto con violenza la porta dello spogliatoi dell’arbitro, insultandolo e minacciandolo gravemente. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti la reclamante chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova per testi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che per tutta la durata dell’incontro de quo un cancello dell’impianto è rimasto sostanzialmente aperto, nonostante i ripetuti inviti da lui rivolti al capitano della squadra ospitante di provvedere alla sua chiusura. A fine gara, dal ridetto cancello, entravano alcuni estranei che lo insultavano. Una volta all’interno del suo spogliatoio, l’arbitro sentiva dei colpi sulla porta. Ha inoltre riferito di avere espulso il Polentini, il quale, posizionatosi nello spazio antistante gli spogliatoi, poiché precedentemente sostituito, al momento dell’espulsione di un suo compagno di squadra, gli scagliò contro, da una distanza di quattro o cinque metri, un pallone che aveva in mano, colpendolo all’addome. Il pallone non colpiva altre persone, ma lo raggiungeva direttamente, facendogli cadere a terra fischietto e taccuino. Lo stesso calciatore, a fine gara, protestava reiteratamente nei confronti dell’arbitro con insulti e minacce; si univa poi ad alcuni ragazzi che colpirono l’autovettura del direttore di gara, senza tuttavia danneggiarla. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Occorre preliminarmente ribadire che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. Le perplessità sollevate dalla Società in merito allo scambio di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara sono state vanificate dalle dichiarazioni rese dallo stesso avanti questa Commissione. Dall’espletata istruttoria i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante appaiono parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. Ridimensionato nella sua obiettiva gravità appare altresì il comportamento contestato al Pietrangeli, al quale pertanto deve essere ridotta la sanzione comminatagli. Quanto al Polentini, la Commissione ritiene che la condotta da questi posta in essere, certamente censurabile, difetti tuttavia di univoco carattere violento e volutamente lesivo. Ne deriva che, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Monte San Martino, così decide: a) riduce ad € 100,00 (cento) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società; b) riduce al sofferto la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Pietrangeli Stefano; c) riduce la squalifica del calciatore Polentini Claudio al 30 marzo 2006. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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