COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A. C. “GIACOMO LEOPARDI” avverso sanzioni merito gara A.C. “Giacomo Leopardi” – Futsal Makkia Urbino, dell’11.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A. C. “GIACOMO LEOPARDI” avverso sanzioni merito gara A.C. “Giacomo Leopardi” – Futsal Makkia Urbino, dell’11.11.2005 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “A” – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2005. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.C. “Giacomo Leopardi” la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per essere alcuni propri sostenitori entrati nel terreno di gioco partecipando attivamente ad una rissa con l’opposta tifoseria e con calciatori di entrambe le società, costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro. Per aver inoltre durante la gara ed al termine della stessa, alcuni esagitati, insultato e minacciato il direttore di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. ”Giacomo Leopardi” chiedendo la riduzione dell’ammenda comminatale, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. Deduceva la reclamante che in realtà nell’incontro de quo vi fu solo confusione e nervosismo, senza tuttavia la minima violenza, non vi fu nessuna rissa e nessuno venne alle mani. A riprova di quanto asserito sarebbe la totale assenza di giocatori squalificati per avere partecipato alla presunta rissa, nonostante la possibilità per l’arbitro, posizionato a pochi passi, di individuare i responsabili della presunta colluttazione. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che al ventesimo minuto del secondo tempo della gara in esame vi fu una colluttazione tra due calciatori avversari. Intervennero quindi anche altri giocatori ed alcuni sostenitori delle due squadre nel frattempo entrati in campo, dando vita tutti ad una vera e propria rissa. Ristabilita la calma in campo, l’arbitro notificava i provvedimenti adottati ai calciatori sanzionati e subito si scatenava una seconda rissa tra tesserati e sostenitori delle due squadre, a seguito della quale lo stesso, ritenuto che non vi fossero più le condizioni per proseguire la gara, sanciva la fine anticipata della stessa. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. “Giacomo Leopardi” riduce ad € 400,00 (quattrocento) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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