COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. VIRTUS ANCONA avverso decisioni merito gara Virtus Ancona – Cral Palombina, del 22.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 07/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. VIRTUS ANCONA avverso decisioni merito gara Virtus Ancona – Cral Palombina, del 22.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 19 del 2.11.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. Il 22 ottobre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria, A.S. Virtus Ancona – Cral Palombina, gara che si concludeva con il risultato di 0 a 2. L’A.S. Virtus Ancona inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il competente Comitato Provinciale e, sull’assunto che la gara non si era svolta regolarmente a causa del comportamento della squadra avversaria che scendeva in campo con una numerazione delle maglie diversa da quella prevista dall’art. 72 delle N.O.I.F., con ciò non consentendole di predisporre le contromisure tecnico-tattiche del caso, chiedeva l’aggiudicazione dell’incontro a proprio favore. L’adito Giudice Sportivo, ritenuta insussistente l’irregolarità denunciata dall’A.S. Virtus Ancona, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’A.S. Virtus Ancona ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di aggiudicazione della gara de quo a proprio favore. In particolare la reclamante lamentava di avere ricevuto una lista di gara della squadra avversaria irregolare, i cui primi undici giocatori elencati in realtà non furono gli stessi che parteciparono all’incontro fin dall’inizio, ma furono cambiati senza alcun preavviso, con ciò privandola del diritto sportivo di predisporre le proprie contromisure tecnico-tattiche. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che la squadra ospitata non è scesa in campo con i primi undici giocatori indicati nella relativa lista di gara, ma secondo la numerazione del ruolo indicato nella distinta a lato della data di nascita di ciascun calciatore, ad eccezione del portiere che con il numero uno prendeva posto in panchina, mentre in campo andava il numero ventidue. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro dell’incontro, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. L’art. 61 delle N.O.I.F. stabilisce che prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro, tra l’altro, un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, oltre alle altre persone che possono accedere al recinto di giuoco. Una copia di tale elenco deve essere consegnata alla squadra avversaria prima dell’inizio della gara. E ciò all’evidente fine di permettere alla stessa di poter controllare la regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre le contromisure sul piano tecnico-tattico. Pertanto le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purchè ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società. La distinta di gara dunque serve non solo a legittimare l’ammissione sul terreno di gioco dei tesserati in esso indicati, ma anche a rendere edotta la compagine antagonista delle possibilità sportive ed atletiche della sua rivale, onde poterne derivare precise scelte tecniche. Ed ancora, l’art. 72 delle N.O.I.F. recita testualmente che “i calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva”. Nel caso che ci occupa la società Cral Palombina predisponeva la lista di gara elencando quindici giocatori, ad ognuno dei quali attribuiva un “numero di ruolo”, cioè di maglia, indicandolo a margine della data di nascita, diverso dall’ordine progressivo di trascrizione e con numerazione atipica, prevedendo la stessa il numero ventidue. Ad inizio gara, andavano in campo, non i primi undici giocatori trascritti nella lista di gara presentata, ma i calciatori dal numero due al numero undici, secondo la numerazione della maglia; il calciatore con la maglia numero ventidue, primo nella lista, nel ruolo di portiere. Il calciatore con il numero uno, dodicesimo secondo l’ordine progressivo dei nominativi dei calciatori della distinta di gara, prendeva posto in panchina, insieme ai calciatori di riserva con il numero di maglia dal tredici in poi. Le dichiarazioni rese dall’arbitro alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito a come siano andate effettivamente le cose nel caso in esame, residuano invece incertezze sul criterio adottato dalla società Cral Palombina nella predisposizione della relativa distinta di gara. Infatti se detta Società ha inteso schierare in campo sin dall’inizio i giocatori indicati nella lista di gara secondo il loro ordine progressivo di maglia, allora in campo sarebbero dovuti andare i giocatori dal numero uno al numero undici e quindi il ventidue sarebbe dovuto andare in panchina con le riserve. Se viceversa la medesima Società ha inteso schierare in campo sin dall’inizio i primi undici giocatori trascritti nella distinta, allora il giocatore con la maglia numero undici sarebbe dovuto andare in panchina con le riserve. La Commissione ritiene pertanto che il comportamento della società Cral Palombina in merito alla predisposizione della lista della gara in esame abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa, ingenerando nella squadra avversaria le lamentate incertezze, privandola con ciò del diritto di predisporre le proprie contromisure sul piano tecnico-tattico. Così stando le cose, il gravame va accolto e conseguentemente, con statuizione meno favorevole della richiesta avanzata dalla reclamante e quindi da ritenersi ivi compresa, la gara va ripetuta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Virtus Ancona, annulla l’impugnata delibera, disponendo altresì la ripetizione della gara suindicata, dandone mandato al competente Comitato Provinciale di Ancona. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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