COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso decisioni merito gara Pedaso – Montottone, del 22.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTOTTONE CALCIO avverso decisioni merito gara Pedaso – Montottone, del 22.10.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 51 del 24.11.2005. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, a seguito di aggressioni verbali subite da parte dei tesserati della F.C. Pedaso e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Nell’occasione il direttore di gara veniva accerchiato dalla generalità dei componenti della squadra ospitante che lo minacciavano e lo insultavano. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuto che ”il comportamento tenuto dai calciatori del Pedaso, che si accalcavano attorno all’arbitro senza peraltro commettere atti di violenza in danno dello stesso, non sia idoneo a costituire una oggettiva situazione di pericolo per il direttore di gara che avrebbe potuto adottare, nell’ambito dei poteri a lui attribuiti, tutti i provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo ed a riprendere la gara”, ordinava la ripetizione dell’incontro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montottone assumendo la correttezza e l’opportunità della decisione dell’arbitro di sospendere la gara, stante il giustificato timore per la sua incolumità, ingenerato dall’aggressione verbale, ma in parte anche fisica, della generalità dei tesserati della squadra ospitante presenti in campo. La Società concludeva chiedendo l’omologazione del risultato della gara maturato sul campo. Alla richiesta audizione l’A.S.D. Montottone reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate, deducendo altresì la contraddittorietà della delibera del primo Giudice, in riferimento anche alla sanzione dallo stesso comminata ad un giocatore della F.C. Pedaso per fatti ritenuti poi ininfluenti ai fini della regolare prosecuzione dell’incontro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di essere stato costretto ad interrompere definitivamente l’incontro in esame a causa del comportamento aggressivo e minaccioso della generalità dei tesserati della squadra locale presenti in campo, determinando con ciò una situazione pregiudizievole per la sua incolumità e comunque tale da non consentirgli di proseguire la direzione dell’incontro in piena indipendenza di giudizio. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. Occorre rilevare che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Ed inoltre che, a norma dell’art. 12, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara; nell’esercizio di tali poteri, gli Organi di Giustizia Sportiva, possono dichiarare la regolarità della stessa ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara oppure ordinare la ripetizione della gara ritenuta irregolare. Dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al quarantasettesimo minuto del secondo tempo, il direttore di gara, mentre si accingeva ad espellere il calciatore numero undici del Pedaso, veniva circondato dalla generalità dei tesserati della medesima squadra che lo offendevano e lo minacciavano. La Commissione ritiene, alla luce di quanto sopra, che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere dai tesserati della F.C. Pedaso, i quali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio e pertanto hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa. La F.C. Pedaso, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati. 1. 6. P.Q.M. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montottone, annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla F.C. Pedaso la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it