COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTE SAN PIETRANGELI avverso decisioni merito gara Monte San Pietrangeli – Cuprense, del 13.11.2005 – Campionato Juniores Provinciale, girone “E” – Com. Uff. n. 22 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 15/12/2005 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTE SAN PIETRANGELI avverso decisioni merito gara Monte San Pietrangeli – Cuprense, del 13.11.2005 - Campionato Juniores Provinciale, girone “E” - Com. Uff. n. 22 del 16.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 22, comminava, fra le altre relative al medesimo incontro, la seguenti sanzioni: a) a) squalifica per tre gare al calciatore Mancini Marco; b) b) squalifica fino al 31 dicembre 2005 all’allenatore Biancucci Dario; c) c) inibizione fino al 31 gennaio 2006 al dirigente Marziali Fabrizio; d) d) ammenda di € 200,00 alla Società. Le decisioni erano prese perché al quarantaseiesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, il giocatore del Monte San Pietrangeli, Mancini Marco, espulso per aver colpito con violenza, da tergo, un avversario, prima di allontanarsi, rivolgeva al direttore di gara frasi gravemente ingiuriose. Al momento di lasciare il campo, l’arbitro veniva accerchiato dal calciatore Bianchetti Alessio, dall’allenatore Biancucci e dal dirigente Marziali, tutti tesserati per l’U.S. Monte San Pietrangeli, nonché da due sostenitori della squadra locale, entrati nel frattempo indebitamente in campo. Lo stesso allenatore Biancucci istigava i presenti ad intervenire nei confronti dell’arbitro ed il Marziali lo spintonava un paio di volte, rivolgendogli frasi ingiuriose. Intervenivano poi a turno i due sostenitori, il primo avvicinandosi al viso dell’arbitro rivolgendogli insulti e minacce, il secondo con un pugno chiuso lo minacciava e lo insultava. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Monte San Pietrangeli chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate. In via istruttoria, chiedeva un confronto con il Direttore di gara. Alla richiesta audizione la Società, contestando la veridicità del referto arbitrale, negava ogni addebito, insistendo nelle richieste formulate nel gravame. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il calciatore Mancini, espulso per avere colpito, a palla lontana, con violenza un avversario, prima di lasciare il terreno di gioco lo insultava pesantemente. L’allenatore Biancucci lo aspettava all’uscita per insultarlo e per contestarne il comportamento tenuto in campo, istigando altresì contro di lui le persone presenti, che lo avevano accerchiato. Il Marziali, che faceva parte del gruppo, minacciandolo, dapprima gli spingeva contro una persona, poi gli dava una spinta alla spalla, facendolo indietreggiare. Anche i due sostenitori della squadra locale, entrati nello spazio antistante gli spogliatoi, unitisi agli altri, gli rivolgevano minacce, anche con gesti. 1. 7. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente occorre rilevare che a norma dell’art. 30, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate, pertanto deve essere rigettata la relativa istanza istruttoria della reclamante. Va altresì ricordato che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti. Dalle risultanze istruttorie appare confermata appieno la responsabilità del calciatore Mancini in ordine ai fatti ascrittigli, come pure quella del dirigente Marziali, ai quali pertanto vanno confermate le relative sanzioni loro comminate in prime cure. Viceversa la condotta del tecnico Biancucci deve essere ricondotta nell’ambito di una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, priva tuttavia di qualsivoglia contenuto violento. Ne deriva che, tenuto conto anche dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione, si possa addivenire alla richiesta riduzione della relativa sanzione. Infine, il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, sul reclamo come sopra proposto dall’U.S. Monte San Pietrangeli, così decide: a) a) lo accoglie riducendo al 15 dicembre 2005 la sanzione della squalifica inflitta al tecnico Biancucci Dario ed ad € 30,00 (trenta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società; b) b) lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it