COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE C.U. 31/C – Riunione del 21 febbraio 2005 RECALMO U.S. POLIS GENOVA 1993 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 10 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIOVINAZZO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA EX ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.11.2004)

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 07/12/2005 COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE C.U. 31/C – Riunione del 21 febbraio 2005 RECALMO U.S. POLIS GENOVA 1993 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 10 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIOVINAZZO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’AMMENDA DI EURO 100,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA EX ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Liguria – Com. Uff. n. 19 del 25.11.2004) L’Unione Sportiva Polis Genova 1993 ha fatto pervenire preannuncio di appello e richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria (C.U. n. 19 del 25 novembre 2004) che comminava al calciatore Giovinazzo Alessandro la squalifica per dieci giornate di gara per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed all’U.S. Polis Genova 1993 l’ammenda di Euro 100,00 per responsabilità oggettiva. La reclamante non ha, però, dato seguito al preavviso omettendo di presentare i motivi del gravame con conseguente inammissibilità. Per questo motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla U.S. Polis Genova 1993 di Genova, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it