COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 1 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società PAVAROLO 2004 avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore LONGATO Alain per quattro giornate pubblicata sul c.u. n.15 in data 17 Novembre 2005
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22
del 1 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo della Società PAVAROLO 2004 avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore LONGATO Alain per quattro giornate pubblicata sul c.u. n.15 in data 17 Novembre 2005
Riunione del 25/11/05. La Commissione Disciplinare, composta dai Sigg. avvocato Tommaso Servetto, avvocato Loris Villani, avvocato Claudio Strata, avvocato Paolo Bianco alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’A.I.A.
Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente si duole della squalifica inflitta al giocatore in LONGATO ALAIN dal Giudice Sportivo per le condotte tenute nei confronti di un avversario (in particolare per avergli sputato sulla maglia) nel corso della gara del 13-11-2005 PAVAROLO – REGINES valida per il campionato di terza categoria gir. A.
Nel ricorso si sostiene che la Società dalla data della sua recente costituzione abbia sempre tenuto comportamenti improntati a lealtà e correttezza; che la Società REGINES si è presentata in ritardo alla gara in oggetto e che i giocatori avversari hanno tenuto comportamenti violenti ed intimidatori fin da subito guadagnandosi ammonizioni ed espulsioni; che analoghi comportamenti scorretti sono stati tenuti all’indirizzo dell’arbitro.
Si dice poi che il LONGATO sia stato provocato ed abbia reagito con un gesto certamente antisportivo, preoccupandosi di chiedere subito scusa “…ai propri dirigenti e con i compagni” (non con gli avversari o con il giocatore attinto dallo sputo).
Si conclude dicendo che il finale di partita è stato particolarmente teso per colpa del comportamento dei giocatori e dei dirigenti del REGINES, costringendo l’arbitro a chiamare la forza pubblica ed obbligando i dirigenti del PAVAROLO 2004 a sorvegliare perché non vi fossero condotte più gravi.
Chiedono pertanto la riduzione della squalifica da 4 a 2 giornate.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Il direttore di gara nel rapporto scrive in modo assai chiaro che il Longato ha sputato ad un avversario, fatto che - anche se non connotato da violenza fisica, è certo vile ed antisportivo perché spesso idoneo ad innescare reazioni ancor più gravi - viene considerato assai negativamente dalla giurisprudenza sportiva e sempre sanzionato (in astratto) con 4 giornate di squalifica.
Nel caso che ci occupa non vi sono ragioni per discostarsi dalla sanzione che generalmente viene irrogata per tali fatti.
I motivi dedotti dai ricorrenti oltre a non giustificare il gesto isolato del LONGATO, non possono in alcun modo essere messi in relazione con quanto oggetto del presente reclamo, anche perché si tratta per lo più di fatti che hanno una autonoma rilevanza disciplinare e trovano già una loro significativa risposta nella sede opportuna (ciò vale ad esempio con riferimento ai comportamenti dei giocatori avversari, ammoniti ed espulsi dal direttore di gara).
P.Q.M.
la C.D. delibera di respingere il reclamo, ponendo a carico della Società la tassa di reclamo di 130 € non versata.
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