COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VIGONE 92 BOMBARA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 di Codesto Comitato Regionale del 10/11/2005 in riferimento alla gara VIGONE 92 BOMBARA – RIVALTA VALSANGONE del 6/11/2005 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società VIGONE 92 BOMBARA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 di Codesto Comitato Regionale del 10/11/2005 in riferimento alla gara VIGONE 92 BOMBARA – RIVALTA VALSANGONE del 6/11/2005 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone F La Società VIGONE 92 BOMBARA si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BOGGIAN Fabio (squalifica per 4 giornate) e ne chiede la riduzione. Contesta una parte dei fatti, in particolare nel ricorso si afferma che il giocatore non avrebbe tenuto la condotta contestata dopo essere stato espulso, senza però fornire argomentazione alcuna a conforto di tale affermazione. Occorre ricordare che il rapporto arbitrale, a mente dell’art. 31 lett. A1) C.G.S., “fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. E quando è preciso e circostanziato, la ricorrente deve presentare osservazioni idonee a superarlo. Sul punto la Commissione si è già espressa in più occasioni, ammettendo sì prove volte a contrastare quanto riportato negli atti ufficiali di gara, me entro determinati e rigorosi limiti (v. delibere S. Giuliano Vecchio, Castelnuovo Scrivia e Stresa Sportiva). Nel caso di specie, peraltro, ci si limita a negare in maniera apodittica quanto imputato al giocatore. La sanzione comminata al BOGGIAN merita quindi la conferma anche perchè oltremodo proporzionata (si osservi che la condotta offensiva e minacciosa è stata tenuta da giocatore già espulso e, per ciò solo, particolarmente grave). P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso proposto dalla Società VIGONE 92 BOMBARA. Pone a carico della Società VIGONE 92 BOMBARA la tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che non risulta versata.
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