COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società COSTRUENDO in relazione alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO del 25/9/2005 Campionato di Terza categoria – girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 9 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società COSTRUENDO in relazione alla gara AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO del 25/9/2005 Campionato di Terza categoria – girone B Con delibera del 21/11/2005 la C.A.F. annullava la decisione di questa Commissione Disciplinare che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato in data 28/9/2005 dalla Società COSTRUENDO per irregolare posizione del giocatore GRASSO Luigi schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Conseguentemente, gli atti sono stati rinviati a questa Commissione Disciplinare per l’esame nel merito. La Società ricorrente sostiene che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva nel C.U. n. 41 del 26/5/2005 del Comitato Provinciale di Torino. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che effettivamente il sig. GRASSO essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n. 4 ha preso parte alla partita nonostante la squalifica inflittagli in precedenza. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA - - alla Società AMBROSIANA CALCIO viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: AMBROSIANA CALCIO – COSTRUENDO 0-2 - - al giocatore GRASSO Luigi viene inflitta la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata; - - al dirigente accompagnatore della Società AMBROSIANA CALCIO Sig. DI STEFANO Luigi viene inflitta la sanzione dell’inibizione fino al 7/03/2006; - - alla Società medesima viene inflitta la sanzione dell’ammenda per € 150,00. - Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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