COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18/BIS DEL 07/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA ITALIA ECCELLENZA Girone: 19 GARA: CARONNESE – TRADATE del 29/ 9/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18/BIS DEL 07/11/2005 Decisione del Giudice Sportivo COPPA ITALIA ECCELLENZA Girone: 19 GARA: CARONNESE - TRADATE del 29/ 9/2005 La gara in questione è stata omologata come da Comunicato n. 14 del 06.10.2005; tuttavia con sul C.U. n. 16 del 20.10.2005 questo Giudice ha preso atto della sopravvenuta trasmissione (da parte di uffici di questo comitato) del preannuncio di reclamo da parte della società CARONNESE verso la gara in oggetto, ma constatato che l’invio del telegramma è avvenuto in data 01.10.2005 e quindi oltre i termini previsti dal C.G.S ha rigettato il ricorso dando atto che la gara era stata omologata come sopra detto. La società US CARONNESE ha impugnato tale provvedimento davanti alla Commissione Disciplinare la quale, constatato che il preannuncio di reclamo era stato inoltrato da parte della società all’ufficio postale Romafono alle ore 23,57 del 30-9-05 e da tale ufficio trasmesso alla Figc. alle ore 10,41 del 1-10-05, (pertanto in tal modo dando atto che il preannuncio è regolare in quanto avvenuto entro le more 24,00 del giorno seguente la gara) ha annullato la decisione impugnata e ritrasmesso gli atti allo scrivente ufficio. Assunto quale mezzo di prova l’accertamento della CD. va perciò esaminato nel merito il reclamo regolarmente proposto. Con lo stesso la società US Caronnese, asserisce che “..secondo quanto riportato nel referto arbitrale, al minuto 22° del secondo tempo il Tradate ha proceduto alla sostituzione del giocatore n. 11 col giocatore n. 17; conseguentemente, così come riportato in distinta ufficiale, risulterebbe presente sul campo un solo giocatore e più precisamente il numero 6 nato nell’anno 87). In effetti sul foglio notizie scambiato a fine gara tra l’arbitro e le società (peraltro tale foglio pur formalizzato dal direttore di gara non riveste la qualità di mezzo di prova come invece il rapporto di gara) quanto asserito dalla società Caronnese corrisponde al vero così come peraltro è riportato sul rapporto di gara che però in tal senso riporta una evidente correzione fatta dallo stesso arbitro, il quale quanto alla prima sostituzione mentre in un primo momento scrive che esce il n° 11 ed entra il n° 13 Joderi Micael , subito dopo, evidentemente accortosi dell’errore cancella il nominativo del calciatore ed a fianco scrive Castiglioni Andrea , ricalcando sopra il numero 3 la cifra 7, pertanto trasformando il numero 13 in 17). L’arbitro sentito telefonicamente già in sede di omologazione della gara e nuovamente risentito ora in sede di riesame e come peraltro afferma con supplemento di rapporto, conferma di essersi sbagliato nella stesura del rapporto e di aver soprascritto egli stesso le correzioni al rapporto prima del suo invio e ribadisce tuttavia che quanto riportato sul documento consegnato alle società e quanto scritto sul rapporto in ordine alla entrata del numero 17 (non del 13) sono corrette. La società Tradate ha fatto pervenire proprie deduzioni con le quali fa ammenda del comportamento del proprio dirigente il quale non ha controllato a fine gara il foglio notizie consegnatogli, si limita rilevare che se la società proponente reclamo ha agito in tal senso probabilmente anche il suo dirigente ha “in una logica di lealtà sportiva “ commesso un errore di trascrizione del calciatore sostituito al 22° del 2° tempo ed auspica che il direttore di gara, coadiuvato dai due assistenti abbia riportato correttamente la sostituzione di che trattasi. Occorre qui ricordare che il referto arbitrale costituisce secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte.. Richiamato quindi l’art. 34 delle N.O.I.F. e considerato che il C.U. n. 50 del 30.06.2005 precisa al punto 3.1.2. punto E che per lo svolgimento delle gare della coppa Italia è fatto obbligo di impiegare giovani calciatori con le norme previste per lo svolgimento dei campionati di Eccellenza vale a dire secondo le modalità successivamente indicate e di cui al punto 3.1.1 del C.U n° 2 del 7-7-05 col quale è stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2005/06 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori di cui uno nato rispettivamente dal 1° gennaio 1986 in avanti e l’altro uno nato dal 1° gennaio 1987 in avanti. Da quanto su evidenziato la società Tradate a far tempo dal 22° del 2° tempo non ha ottemperato all’obbligo di schierare in campo per tutta la durata della gara due calciatori “giovani” perciò occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 12 del C.G.S. Per quanto sopra in accoglimento del reclamo proposto dalla Società US CARONNESE. DELIBERA a) di applicare a carico della società Tradate la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. b) di accreditare a favore della Società US CARONNESE la tassa reclamo se versata.
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